Italian Court dismisses appeal against partial sentence reduction as grounds are inadmissible under procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised by the appellant did not fall within the limited scope permitted for reviews of partial sentence reductions. The appellant complained about the apparent lack of motivation regarding his defense arguments and the determination of the penalty, but the court held that such grievances are excluded unless they demonstrate a violation of statutory sentencing limits. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against partial sentence reductions are admissible only if they concern the party's will to accept the settlement, the prosecutor's consent, or substantive differences in the ruling; complaints regarding the determination of the penalty are inadmissible unless they prove the sanction exceeds statutory limits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KUQA3 LEARD nato il 01/07/2002 avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOL. dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI; 4\
RITENUTO IN FATTO
E CONSIIDERATO IN DIRITTO 1. Kuqaj Leard impugna la sentenza in epigrafe indicata, che, recependo la concorde richiesta delle parti avanzata a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideternninato la pena a lui inflitta per i delitti di cui agli artt. 337, 582, 585 e 635, cod. pen., e 4, legge n. 110 del 1975. Egli lamenta genericamente la mera apparenza della motivazione sulle argomentazioni difensive, senza spiegare quali.
2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, perché proposto per motivi, ancor prima che generici, non consentiti dalla legge processuale. Il ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis, cod. proc. pen., infatti, è ammissibile solo se deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia idei giudice. Sono inammissibili, invece, le doglianze relative come in questo caso – a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di prosciogli mento ex art. 129, cod. proc. pen., ed altresì a vizi attinenti alla determinazione della pena, a meno che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il