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Ordinanza — n. 29803/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded criticism of sentencing under Art. 385 Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29803/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Khafallah Abdennacer inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged a second-instance judgment for the crime under Article 385 of the Penal Code, arguing against the application of mitigating circumstances under Article 62-bis. The court rejected this argument as a manifestly unfounded criticism, noting the lower court's logical and coherent reasoning regarding the sentencing reduction.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: An appeal based on a manifestly unfounded criticism of the application of mitigating circumstances is inadmissible.

Parole chiave

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manifestly unfounded criticism appeal inadmissibility Art. 385 Penal Code Art. 62-bis Penal Code sentencing reduction Court of Cassazione court costs esenzione dalla pena

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
8697/24 KHAIFALLAH OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod.
Art. 62-bis cod. pen.
è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata; Considerato, invero, che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale quanto all'applicazione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. con diminuzione non nella massima estensione (cfr.
art. 385 cod. pen
8697/24 KHAIFALLAH OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata; Considerato, invero, che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale quanto all'applicazione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHAIFALLAH ABDENNACER nato il 30/05/1984 avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; R.G.N. 8697/24 KHAIFALLAH OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata; Considerato, invero, che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale quanto all'applicazione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. con diminuzione non nella massima estensione (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28