Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded criticism of sentencing under Art. 385 Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Khafallah Abdennacer inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged a second-instance judgment for the crime under Article 385 of the Penal Code, arguing against the application of mitigating circumstances under Article 62-bis. The court rejected this argument as a manifestly unfounded criticism, noting the lower court's logical and coherent reasoning regarding the sentencing reduction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: An appeal based on a manifestly unfounded criticism of the application of mitigating circumstances is inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHAIFALLAH ABDENNACER nato il 30/05/1984 avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; R.G.N. 8697/24 KHAIFALLAH OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata; Considerato, invero, che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale quanto all'applicazione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. con diminuzione non nella massima estensione (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28