Italian court dismisses appeal for inadmissibility regarding lack of reasoning on immediate acquittal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged the second-instance judge's failure to explicitly state the absence of immediate acquittal causes. The appellant argued the lower court lacked motivation under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, while the defense and prosecution had concurred in the settlement. The court ruled that since the parties waived appeal grounds, the second-instance judge is not required to justify why acquittal conditions were not met.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal against a settlement sentence is admissible only if it concerns the party's intent, the prosecutor's consent, or the divergent content of the ruling; complaints regarding the lack of reasoning on immediate acquittal grounds are inadmissible because the second-instance judge, upon accepting the settlement, is not obligated to motivate the non-existence of acquittal causes.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIT MOKHTAR KARIM nato il 23/12/1994 avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANO—Lato avviso alle parti; I udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Alt Mokhtar Karim impugna la sentenza in epigrafe indicata, che, recependo la concorde richiesta delle parti avanzata a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena a lui inflitta per i delitti di cui agli artt. 337, 582 e 585, cod. pen.. Egli denuncia l'assenza di motivazione sull'inesistenza di cause di proscioglimento immediato ex art. 129, cod. proc. pen..
2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti. Il ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis, cod. proc. pen., è ammissibile solo se deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono inammissibili, invece, le doglianze alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129, cod. proc. pen. (per tutte, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102), poiché il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste da tale disposizione, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522; nonché Sez.
U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, in motivazione).
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il