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Ordinanza — n. 29799/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation regarding criminal guilt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29799/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Gian Paolo Rago inadmissible for being too general and lacking specific argumentation. Rago challenged his conviction for theft under Article 385 of the Penal Code, claiming a lack of intent (dolo) without critically comparing his arguments to the evidence. The court rejected this because the appeal merely restated facts without engaging with the trial court's reasoning, resulting in a dismissal and an order for Rago to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 385 c.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it fails to provide a specific and critical comparison with the factual findings and arguments of the lower court, merely restating facts without addressing the reasoning on guilt.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity criminal intent dolo violation of motivation court costs award inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento rinuncia alla motivazione evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 385 c.p.
Gian Paolo Rago impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod.
Art. 366 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAGO GIAN PAOLO nato a MILANO il 11/10/1971 avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Gian Paolo Rago impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen.. Egli deduce violazione vizi di motivazione in punto di ritenuta colpevolezza, sostanzialmente per difetto di dolo.

2. Il ricorso è inammissibile per aspecificità del motivo, perché omette completamente un confronto critico con le risultanze probatorie e gli argomenti illustrati nella sentenza impugnata, limitandosi ad una diversa rappresentazione dei fatti.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 giugno 20