Italian court dismisses appeal as inadmissible for lack of specificity and attempt to obtain factual review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible due to a lack of specificity and an improper attempt to obtain a factual review. Damiano Bevilacqua challenged a conviction for theft, arguing procedural violations and errors in evidence evaluation. The court rejected these claims, ruling that the appeal merely restated lower court arguments without new legal critique.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specificity by substantially repeating lower court arguments or if it improperly seeks a factual review from the court of cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA DAMIANO nato a GIOIA TAURO il 11/01/1995 avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI; v
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Damiano Bevilacqua impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 372, cod. pen.. Egli deduce violazione di legge processuale e vizi cumulativi di motivazione in punto di affermazione di colpevolezza, poiché fondata su dichiarazioni dell'imputato inutilizzabili ex art. 350, cod. proc. pen., e su un'erronea valutazione del materiale probatorio.
2. Il ricorso è inammissibile: per aspecificità, poiché si risolve nella sostanziale riproposizione dei motivi d'appello, senza alcuna critica ragionata delle argomentazioni della sentenza impugnata; ed altresì perché volto ad ottenere dal giudice di legittimità un giudizio di fatto, che non gli compete.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 giugn