Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity regarding inadmissible statements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because it failed to specify which inadmissible statements were relied upon for the conviction. The appellant argued that statements made under Art. 350(5) of the Code of Criminal Procedure were improperly used, while the lower court based its judgment solely on the defendant's attempt to flee police. The court rejected the appeal for this lack of specificity and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 610 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it fails to specify the grounds of violation, particularly when the contested judgment relies on facts not mentioned in the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATERINO CARLO nato a TRANI il 13/08/1958 avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Carlo Caterino impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen.. Egli deduce violazione di legge processuale, per essere state poste a fondamento della condanna dichiarazioni dell'imputato invece inutilizzabili, perché da lui rese a norma dell'art. 350, comma 5, cod. proc. pen.. La sua difesa ha ribadito tale doglianza con memoria scritta, depositata a seguito di ricezione dell'avviso di cui all'art. 610, comma 1, cod. proc. pen..
2. Il ricorso è inammissibile per aspecificiltà. La sentenza impugnata non ha tenuto in considerazione le dichiarazioni dell'imputato, ma ha fondato il proprio giudizio esclusivamente sul fatto che quegli, alla vista dei poliziotti, abbia tentato di dileguarsi: dato, questo, su cui il ricorso tace completamente.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 giugn