Cassation Court corrects a sentencing error where a typo increased the prison term from six months to six years.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation corrected a lower court's judgment which erroneously stated a six-year prison sentence instead of the agreed-upon six months. The appellant argued the decision was null due to this discrepancy, while the court found the error to be a mere clerical mistake easily verified against the trial record. Consequently, the court exercised its power under Article 619 of the Code of Criminal Procedure to amend the sentence to the correct six-month term.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 619, comma 2, cod. proc. pen.: A clerical error in the judgment's operative part that contradicts the agreed sentence or the reasoning must be corrected by the Court of Cassation to restore the intended penalty.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAHRAOUI AZIZ nato il 05/03/1992 avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI; „z
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Zahraoui Aziz impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 337 e 582, 585, cod. pen.. Egli denuncia la nullità di tale decisione, per essere stata irrogata una pena diversa e più grave (sei anni di reclusione) di quella concordata tra le parti a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen. (sei mesi di reclusione).
2. Dalla lettura degli atti processuali emerge che l'indicazione della pena come «anni 6 di reclusione», resa nel dispositivo redatto in calce alla motivazione della sentenza, costituisce un mero refuso, agevolmente verificato attraverso il confronto con il dispositivo di cui è stata data lettura in udienza, oltre che con la motivazione, in cui la pena finale viene indicata nella misura concordata tra le parti e vengono altresì specificati in modo congruente i singoli passaggi intermedi. Tale errore materiale, dunque, può essere emendato da questa Corte, a norma dell'art. 619, comma 2, cod. proc. pen., nel senso che la pena inflitta al ricorrente deve intendersi quella di sei mesi di reclusione.
P.Q.M.
Letto l'art. 619, comma 2, cod. proc. pen., rettifica il dispositivo della sentenza impugnata nel senso che la quantità della pena è indicata in mesi sei di reclusione. Così deciso, il 28 giugno