Ordinanza — n. 29786/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IADomenico Colosimo impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen.. Egli deduce violazione di legge e vizi di motivazione in punto di affermazione di colpevolezza. Il ricorso è inammissibile per aspecificità, risolvendosi la doglianza nella sostanziale riproposizione dei motivi d'appello e nel dissenso dalle valutazioni in fatto della sentenza impugnata, perciò chiedendosi al giudice di legittimità un giudizio di fatto, che non gli compete.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29786/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 385, cod. pen.. Egli deduce violazione di legge e vizi di motivazione in punto di affermazione di colpevolezza. Il ricorso è inammissibile per aspecificità, risolvendosi la doglianza nella sostanziale riproposizione dei motivi d'appello e nel dissenso dalle valutazioni in fatto della sentenza impugnata, perciò chiedendosi al giudice di legittimità un giudizio di fatto, che non gli compete.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLOSIMO DOMENICO nato a LECCO il 19/01/1969 avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Domenico Colosimo impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen.. Egli deduce violazione di legge e vizi di motivazione in punto di affermazione di colpevolezza.
2. Il ricorso è inammissibile per aspecificità, risolvendosi la doglianza nella sostanziale riproposizione dei motivi d'appello e nel dissenso dalle valutazioni in fatto della sentenza impugnata, perciò chiedendosi al giudice di legittimità un giudizio di fatto, che non gli compete.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro„ non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 giugno 2