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Ordinanza — n. 29785/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and lacks reasoned criticism of lower court's factual evaluations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29785/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Ahmad Pervaz inadmissible due to its generic nature. Pervaz challenged a conviction for theft, arguing violations of law and denial of mitigating circumstances, but the court found his complaints merely repeated his appellate arguments without reasoned critique. Consequently, the appeal was rejected, and Pervaz was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.: Appeals lacking reasoned criticism of factual evaluations or merely repeating appellate grounds are inadmissible for genericity.

Parole chiave

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generic appeal lack of reasoned critique repetition of appellate grounds inadmissibility of appeal procedural costs fine fund payment theft conviction evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Ahmad Pervaz impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod.
Art. 366 c.p.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERVAZ AHMAD nato il 15/02/1985 avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ahmad Pervaz impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen.. Egli deduce violazione di legge e vizi di motivazione in punto di affermazione di colpevolezza, di esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto e diniego di attenuanti generiche.

2. Il ricorso è inammissibile per genericità, risolvendosi le doglianze nella sostanziale riproposizione dei motivi d'appello e nel dissenso dalle valutazioni in fatto della sentenza impugnata, senza alcuna critica ragionata delle relative argomentazioni.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 giugno 2