Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded recidivism argument regarding prior convictions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a conviction for crimes under Articles 337 and 635 of the Penal Code, claiming the recidivism provision was misapplied. The court rejected this, finding the lower court's reasoning logically sound and correctly considering the appellant's prior criminal record and the specific circumstances of the offense to establish increased criminal capacity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337, 635 c.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990: An appeal challenging a recidivism conviction is inadmissible if the lower court's reasoning is logically sound and free from reviewable defects, as the court correctly assessed the appellant's prior record and the specific facts to determine increased criminal capacity.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORELLI SIMONE nato a ROMA il 14/12/1979 avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; R.G.N. 8435/24 MORELLI OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente alla condanna del ricorrente per i reati di cui agli artt. 337 e 635 cod. pen. e all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, è inammissibile in quanto manifestamente infondato; Considerato, invero, che risulta priva di fratture logiche e immune da vizi sindacabili in sede di legittimità la motivazione con cui la Corte d'appello ha ritenuto correttamente applicata la recidiva, avuto riguardo ai precedenti penali del ricorrente e alla considerazione del fatto oggetto di giudizio, alla luce delle concrete modalità dello stesso, espressive di accresciuta capacità a delinquere del predetto;
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28