Italian Court dismisses appeal as generic grievances regarding criminal conviction are inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Zito Massimo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment convicting him for crimes under Articles 582 and 337 of the Penal Code, arguing for continuatio between offenses and requesting expert testimony on substance abuse. The court rejected these claims as generic and unfounded, noting the lower court correctly identified the acts as singular rather than part of a broader criminal plan and deemed the requested expertise irrelevant to liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals based on generic grievances or manifestly unfounded arguments regarding the application of criminal law provisions are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZITO MASSIMO nato a ANGUILLARA SABAZIA il 30/03/1991 avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; )11 R.G.N. 8422/24 ZITO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferenti alla condanna del ricorrente per i reati di cui agli artt. 582 e 337 cod. pen., sono inammissibili in quanto aventi ad oggetto doglianze generiche e manifestamente infondate; Considerato, invero, che, quanto al primo motivo, cori cui si censura l'omessa applicazione della continuazione tra il reato oggetto di giudizio e quelli indicati nel ricorso e oggetto di precedenti procedimenti, la Corte d'appello ha argomentato con motivazione corretta, logica ed esaustiva in ordine all'insussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 81 cod. pen. ai fini dell'applicazione dell'invocata disciplina, ponendosi il fatto oggetto di giudizio come episodio singolare e non preordinato alla realizzazione di un più ampio disegno criminoso;
Ritenuto che, quanto al secondo motivo, con cui si deduce l'omessa acquisizione di una perizia dalla quale risulterebbe l'abuso di sostanze stupefacenti del ricorrente, la Corte d'appello ha correttamente motivato in ordine all'irrilevanza di tale perizia ai fini dell'accertamento di responsabilità, considerando peraltro che la stessa, nel diverso procedimento nel quale è stata svolta, conclude in ogni caso per la capacità di intendere e di volere del ricorrente (cfr. sentenza impugnata, pag. 3); Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de