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Ordinanza — n. 29779/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29779/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29779/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAHH YOUNES nato a ROMANO DI LOMBARDIA il 06/11/1993 avverso la sentenza del 24/01/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRESCIA§3peitóalle part udita la relazione svolta dal onsigliere MARIA SILVIA GIORGI; R.G.N. 8364/24 NAJIH OSSERVA Ritenuto che il ricorso avverso la sentenza di applicazione pena per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché il motivo proposto non è consentito in relazione alla tipologia di sentenza impugnata; Ritenuto che in tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione in relazione alla mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29779/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 8364/24 NAJIH OSSERVA Ritenuto che il ricorso avverso la sentenza di applicazione pena per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché il motivo proposto non è consentito in relazione alla tipologia di sentenza impugnata; Ritenuto che in tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione in relazione alla mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali difetto di motivazione motivi di rigore motivi che possono invocarsi allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
8364/24 NAJIH OSSERVA Ritenuto che il ricorso avverso la sentenza di applicazione pena per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAHH YOUNES nato a ROMANO DI LOMBARDIA il 06/11/1993 avverso la sentenza del 24/01/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRESCIA§3peitóalle part udita la relazione svolta dal onsigliere MARIA SILVIA GIORGI; R.G.N. 8364/24 NAJIH OSSERVA Ritenuto che il ricorso avverso la sentenza di applicazione pena per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché il motivo proposto non è consentito in relazione alla tipologia di sentenza impugnata; Ritenuto che in tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione in relazione alla mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano cui segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso