Cassation court dismisses appeal against conditional sentence denial due to prior analogous conviction barring probation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The lower court correctly denied the request for a suspended sentence because the appellant had a prior conviction for an analogous offense, which legally precludes probation. Consequently, the cassation court upheld the original judgment as logically coherent and free from error.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: A prior conviction for an analogous offense constitutes a statutory bar to the granting of a suspended sentence, rendering any request for such mitigation inadmissible when the prior record is established.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBERIO ANGELO nato a ACQUAVIVA DELLE FONTI il 28/03/1977 avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; R.G.N. 8319/24 BARBERIO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale quanto al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata);
Ritenuto, quanto al profilo di doglianza attinente alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, che è parimenti manifestamente infondato, dal momento che su tale punto la sentenza impugnata risulta immune da censure, avendo posto a base della valutazione il negativo giudizio prognostico derivante da precedente condanna (con pena sospesa) per analoga fattispecie delittuosa, peraltro ostativo ex lege; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il