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Ordinanza — n. 29775/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and failing to cite specific legal grounds under Art. 448.2-bis. The court rejected the appeal without examining the merits of the sentence. The appellant was ordered to pay procedural costs and a fine. The decision emphasizes strict adherence to admissibility requirements for cassation appeals. The court found the arguments insufficient to warrant a substantive review. The ruling upholds the lower court's application of the penalty. The case highlights the importance of precise legal citations in appeals.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29775/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible without examining the merits of the sentence imposed on the appellant. The appellant argued for a reduction of the eight-month prison term but failed to cite specific legal grounds required by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court rejected the appeal as generic and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund. This decision reinforces the strict requirement for precise legal arguments in cassation proceedings to avoid dismissal on admissibility grounds.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is generic and does not cite specific legal grounds or violations as required by law.

Parole chiave

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cassation appeal admissibility generic appeal rejection Code of Criminal Procedure Article 448 paragraph 2-bis procedural costs award Fine Fund payment lack of legal grounds motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
8274/24 MAIETTA OSSERVA Ritenuto che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art.
Art. 337 cod. pen.
pen., in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen. ed altro, gli ha applicato su richiesta la pena di mesi 8 di reclusione; che il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in materia di pena; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
ed altro, gli ha applicato su richiesta la pena di mesi 8 di reclusione; che il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in materia di pena; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
art. 444 cod. proc. pen
8274/24 MAIETTA OSSERVA Ritenuto che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art.
art. 337 cod. pen
pen., in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAIETTA CIRO nato a NAPOLI il 04/02/1976 avverso la sentenza del 28/08/2023 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avvisoarti• udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 8274/24 MAIETTA OSSERVA Ritenuto che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen. ed altro, gli ha applicato su richiesta la pena di mesi 8 di reclusione; che il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in materia di pena; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/06