Cassation appeal dismissed for generic complaints lacking specific factual confrontation with lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Luigi Piacente's appeal inadmissible due to the lack of specific factual confrontation with the lower court's reasoning. The appellant's complaints regarding necessity and excessive punishment were deemed generic and merely restated arguments from the appellate judgment without engaging with the specific criteria used by the judges. Consequently, the appeal was rejected, and Piacente was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 54 cod. pen.: Appeals must specifically confront the factual and legal reasoning of the lower court; generic complaints or mere restatements of appellate arguments render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIACENTE LUIGI nato a NAPOLI il 16/03/1970 avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle partij udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 8165/24 Piacente OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nell'unico motivo di ricorso - attinenti alla ritenuta responsabilità e alla omessa valutazione dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen. -, oltre che formulate in termini assolutamente generici, sono meramente propositive di censure svolte nell'atto di appello, né si confrontano con le valutazioni effettuate dalla Corte, all'esito di esame sviluppato con argomentazioni lineari e conformi alla giurisprudenza di legittimità;
Ritenuto infine che anche il profilo di censura relativo all'eccessività del trattamento sanzionatorio - è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il