Ordinanza — n. 29766/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VACCALLUZZO FABIO nato a CATANIA il 14/11/1990 avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; R.G.N. 7982/24 Vaccatuzzo OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 343 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata. Considerato, invero, che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento tanto alla congruità del trattamento sanzionatorio statuito nella sentenza di prime cure, quanto alla sussistenza della recidiva contestata (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 343 cod. pen; Ordinanza — n. 29766/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 7982/24 Vaccatuzzo OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 343 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata. Considerato, invero, che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento tanto alla congruità del trattamento sanzionatorio statuito nella sentenza di prime cure, quanto alla sussistenza della recidiva contestata (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VACCALLUZZO FABIO nato a CATANIA il 14/11/1990 avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; R.G.N. 7982/24 Vaccatuzzo OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 343 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata. Considerato, invero, che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento tanto alla congruità del trattamento sanzionatorio statuito nella sentenza di prime cure, quanto alla sussistenza della recidiva contestata (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarata inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28