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Ordinanza — n. 29763/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on evasion charges as arguments were already properly examined by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29763/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for evasion, arguing the court failed to apply a justification cause under Article 54 of the Penal Code and incorrectly denied generic mitigating circumstances. The court ruled that the lower court's reasoning was legally sound and exhaustive, finding the appellant's departure from home to visit a victim without alerting authorities constituted the completed crime, while the lack of positive value elements precluded mitigation.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 54 cod. pen.; Art. 600 cod. proc. pen.: Appeals based on issues already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal arguments are inadmissible as they are merely repetitive and unfounded.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility evasion crime conviction justification cause defense generic mitigating circumstances Cassazione procedural review attenuazione della pena condono delle spese procedurali procedimenti e rimedi accessori

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
7946/24 NICOLOSI OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferenti alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod.
Art. 54 cod. pen.
Considerato, invero, che, quanto al primo motivo, con cui si censura l'omessa applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod.
Art. 600 cod. proc. pen.
art. 385 cod. pen
7946/24 NICOLOSI OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferenti alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod.
art. 54 cod. pen
Considerato, invero, che, quanto al primo motivo, con cui si censura l'omessa applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOLOSI DANILO CONCETTO nato a CATANIA il 08/12/1985 avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; R.G.N. 7946/24 NICOLOSI OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferenti alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., sono inammissibili in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, nonché manifestamente infondati;

Considerato, invero, che, quanto al primo motivo, con cui si censura l'omessa applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen., la Corte d'appello, con motivazione corretta ed esaustiva, 'ha ritenuto, alla luce dell'accertata dinamica dei fatti, pienamente integrato il delitto di evasione, dal momento che il ricorrente si allontanava dalla propria abitazione per recarsi presso quella della persona offesa del reato di atti persecutori per il quale lo stesso era ristretto agli arresti domiciliari, per poi recarsi all'ospedale senza aver previamente allertato le Forze dell'ordine dell'avvenuto allontanamento (cfr. sentenza iimpugnata, pag. 4);

Ritenuto che il secondo motivo, con cui si censura l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, dal momento che la Corte d'appello - nell'esercizio del proprio potere discrezionale e con motivazione, per come argomentata, immune da vizi sindacabili in sede di legittimità - ha ritenuto ostativi alla concessione di tale beneficio le modalità della condotta nonché l'assenza di elementi positivamente valorizzabili; Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci