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Ordinanza — n. 29761/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming home entry constitutes mitigation for escape from home detention.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29761/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that returning home and notifying authorities mitigates escape from home detention. The appellant argued for leniency under Article 385 of the Penal Code, but the lower court correctly applied established precedent requiring surrender to a prison or police authority. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 385, comma 4, cod. pen.; The circumstance of mitigation for returning to one's domicile after temporary absence from home detention is not applicable if the person does not present themselves at a prison or hand themselves over to an authority obligated to transfer them to custody.

Parole chiave

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escape from home detention mitigating circumstance Article 385 Penal Code surrender to authority inadmissible appeal home detention violation Corte di Cassazione aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 385, comma 4, cod. pen.
In particolare, con un unico motivo di ricorso, la dil'esa lamenta la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 385, quarto comma, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1560 del 27/10/2020, Rv. 280479
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAMMELLA FELICE nato a POLLENA TROCCHIA il 08/01/1988 avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; h RG 7837/24 - GAMMELLA OSSERVA Il motivo dedotto in relazione alla condanna per il reato di evasione è inammissibile perché prospetta enunciati in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. In particolare, con un unico motivo di ricorso, la dil'esa lamenta la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 385, quarto comma, cod. pen. per avere il ricorrente fatto rientro presso il proprio domicilio e per averne contestualmente dato notizia all'autorità di pubblica sicurezza.

Sul punto, tuttavia, la sentenza impugnata appare immune da censure, avendo fatto corretta applicazione della consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di evasione, secondo la quale "non è configurabile la circostanza attenuante di cui all'art. 385, comma quarto, cod. pen., nel caso in cui la persona evasa dalla detenzione domiciliare rientri spontaneamente nel luogo di esecuzione della misura da cui si era temporaneamente allontanata, essendo indispensabile che la stessa si presenti presso un istituto carcerario o si consegni ad un'autorità che abbia l'obbligo di tradurla in carcere" (ex multis, Sez. 6, n. 1560 del 27/10/2020, Rv. 280479).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de