Ordinanza — n. 29759/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TACCARI MONICA nato a MILAZZO il 15/05/1975 avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di MESS[NA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; R.G.N. 7800/24 TACCARI OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferenti alla condanna della ricorrente per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., sono inammissibili in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 29759/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato, invero, che, la Corte d'appello ha correttamente ritenuto integrato il reato ascritto alla ricorrente, essendo stato accertato come la predetta ponesse in essere manovre di guida pericolose, procedendo a velocità sostenuta e superando le auto in movimento (cfr. sentenza impugnata, pag. 3), integrando, dunque, con tale condotta il requisito della violenza richiesto dall'art. 337 cod. pen.; Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TACCARI MONICA nato a MILAZZO il 15/05/1975 avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di MESS[NA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; R.G.N. 7800/24 TACCARI OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferenti alla condanna della ricorrente per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., sono inammissibili in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
Considerato, invero, che, la Corte d'appello ha correttamente ritenuto integrato il reato ascritto alla ricorrente, essendo stato accertato come la predetta ponesse in essere manovre di guida pericolose, procedendo a velocità sostenuta e superando le auto in movimento (cfr. sentenza impugnata, pag. 3), integrando, dunque, con tale condotta il requisito della violenza richiesto dall'art. 337 cod. pen.; Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i