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Ordinanza — n. 29524/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as appellate court properly evaluated facts and evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29524/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it contained impermissible challenges regarding the factual reconstruction and evidence evaluation. The appellant argued against the lower court's finding of intent and the assessment of the 131-bis code provisions, claiming the appellate court erred in its reasoning. The court rejected these arguments, affirming that the Court of Appeal provided adequate motivation based on correct inferential criteria and shared experience.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they challenge the factual reconstruction, evaluation of evidence, or appreciation of material proof, as these matters fall exclusively within the competence of the court of first instance which must provide adequate motivation.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual reconstruction evaluation of evidence court of first instance adequate motivation inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento allontanamento nonostante motivi di salute restituzione dell'assistenza sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LILI DAVIDE nato a FRASCATI il 29/06/1983 avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Roma ha fornito adeguata motivazione in relazione all'accertamento del carattere doloso dell'allontanamento dall'abitazione; ritenuto che le deduzioni sviluppate nel residuo motivo di ricorso (in punto di 131-bis cod.pen.) concernendo apprezzamenti riservati al merito sono ugualmente inammissibili atteso che la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione anche su tale punto, evidenziando l'intensità del dolo, le modalità del fatto e la durata dell'allontanamento; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2024 Il Con