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Ordinanza — n. 29523/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new grounds and generic repetition of prior arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29523/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was already fully examined and rejected in the appellate judgment. The appellant's arguments were deemed generic and merely repetitive of previous submissions without presenting new facts or legal reasoning. Consequently, the court ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; The appeal is inadmissible when the grounds raised are generic, repetitive of previously examined arguments, and fail to provide a new basis for re-evaluation of the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments generic grounds procedural costs Corte di Cassazione art. 616 c.p.p. dismissal of appeal ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUARANTA EMILIO nato a BATTIPAGLIA il 22/05/1992 avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto in merito al motivo unico dedotto relativo al contenuto offensivo ed ingiurioso della condotta ascritta all'imputato che la Corte di appello di Salerno ha fornito adeguata motivazione coerente alla ricostruzione del contesto della vicenda, mentre i rilievi del ricorrente appaiono del tutto generici e reiterativi dei motivi di appello già vagliati e disattesi con motivazione esaustiva; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il re de te