Italian Court dismisses appeal on evidence assessment, ruling it falls to appellate court's exclusive competence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The court determined that the appellant's arguments regarding the evaluation of evidence pertained to the appellate court's exclusive jurisdiction. Consequently, the lower court's assessment of the facts and the abbreviated trial procedure was upheld without further review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals challenging the appreciation of evidence are inadmissible when the first instance court has provided a congruous and adequate motivation, as such matters fall within the exclusive competence of the appellate court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FONZO EMILIANO nato a ROMA il 07/04/1978 avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso concernendo l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Roma che ha fornito una congrua e adeguata motivazione in merito all'accertamento del reato di resistenza a pubblico ufficiale avendo dato coerentemente pieno credito alla informativa degli agenti operanti, stante anche il riscontro dei referti medici e la scelta del giudizio abbreviato; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna '10 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 12 luglio 2024 I