Italian court dismisses appeal as inadmissible under new procedural law limiting review grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal against a plea-bargain sentence inadmissible without formal trial proceedings. The appellant argued for violation of law regarding omitted reasoning and contested aggravating circumstances, but the court found these generic censure did not fit the narrow exceptions allowed by the new statute. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals are inadmissible if they do not fall within the specific statutory exceptions regarding the expression of will, correlation between request and judgment, obvious misclassification of facts, or illegality of the penalty.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARGIRO' FEDERICO nato a GENOVA il 27/02/1978 avverso la sentenza del 07/03/2024 del GIP TRIBUNALE di GENOVAdato avviso le parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso presentato dal difensore di Argirò Federico contro la sentenza n. 289/2024, con cui il Gip presso il Tribunale di Genova ha applicato in data 07/03/2024 la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per i reati di cui agli art.337, 582, 585 c.p., è inammissibile. Con il ricorso si impugna l'anzidetta sentenza di patteggiamento, deducendo violazione di legge per omessa motivazione in punto di 129 cod.proc.pen. e di applicazione dell'aggravante contestata ex art. 576 e 61 n. 2 c.p. Le censure articolate, in modo peraltro generico, nel ricorso sono inammissibili perché non rientrano all'evidenza fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto - che deve risultare evidente dalla stessa descrizione del fatto - e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 12 luglio 2024 Il Consi liere estensore Il