Italian Court dismisses appeal on 131-bis code due to lower court's valid assessment of crime severity and danger.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The lower court had already rejected the claim of objective triviality for the offense under Article 131-bis of the Penal Code, citing the duration of evasion, the intensity of intent, and the criminal danger derived from prior records. Consequently, the appellate court's findings were deemed logically sound and not subject to re-evaluation on appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: When the court of first instance excludes objective triviality based on the duration of evasion, intensity of intent, and criminal danger, such evaluations are not subject to re-evaluation on appeal and the appeal is inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALI MURAD nato il 01/01/1964 avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile avendo la Corte di merito escluso l'oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto in ragione della durata dell'evasione e dell'intensità del dolo, in ragione della ravvisata pericolosità criminale desunta dai precedenti e dalle ragioni per le quali l'imputato era sottoposto alla misura cautelare, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità, e ciò vale anche per il secondo e terzo motivo in tema di mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e delle pene sostitutive, adeguatamente motivate per il giudizio negativo espresso sulla personalità dell'imputato; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2024 Il Consiglie