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Ordinanza — n. 29513/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it, violating Article 613 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29513/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Sabbar El Mehdi inadmissible and ordered him to pay court costs. The defendant personally submitted the appeal, which directly contravenes Article 613, paragraph 1, of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ruled that no valid relationship for appeal could be established, rendering the procedural act void ab initio.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: A criminal appeal cannot be directly filed by the accused; such a filing is inadmissible because it violates the statutory requirement that appeals be lodged by the public prosecutor or the victim.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal filing by accused Article 613 Code of Criminal Procedure void appeal relationship court costs award difetto di sottoscrizione allegazioni insufficientemente motivate diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017
SABBARNEHDI OSSERVA Il ricorso è inammissibile, perché direttamente proposto e sottoscritto dall'imputato in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABBAR EL MEHDI (CUI: 056L6UW) nato il 08/05/1994 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINO[dato avviso alle parti;] udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; R.G. 11574-2024 CL RIC. SABBARNEHDI OSSERVA Il ricorso è inammissibile, perché direttamente proposto e sottoscritto dall'imputato in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017. Ciò impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione, anche a voler tacere della genericità dei motivi di ricorso. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/07