Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29512/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic complaints and lack of specific evidence regarding police conduct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29512/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that police agents failed to provide certain proof regarding the absence of the accused due to a missing intercom system. The court rejected this as a generic repetition of issues already resolved by the lower court and noted the lack of specific justification for alleged errors in the factual assessment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, 607, 616 c.p.p.; Appeals based on generic allegations without specific factual grounds or logical contradictions to the lower court's motivated decision are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic complaints procedural costs police conduct factual assessment assenza ingiustificata procedimento in contumacia inviolabilità del domicilio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 c.p.p.
Art. 607 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
260608); ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
art. 616 c.p
260608); ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WAHED SAID HASSAN nato il 15/01/1958 avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che le doglianze del ricorrente sulle modalità del controllo operato dagli agenti che non fornirebbero la prova certa dell'assenza dell'imputato, in considerazione della circostanza che l'abitazione non disponeva di citofono, investono in modo inammissibile la valutazione del compendio probatorio; ritenuto che il motivo reitera, in modo del tutto generico, la stessa questione già affrontata e risolta dalla Corte di appello di Torino con motivazione immune dai vizi denunciati, senza considerare il riferimento a tutte le accortezze adottate dagli agenti, che rende non illogica la valutazione operata nel giudizio di merito; ritenuto che la medesima genericità connota anche il motivo sul diniego delle attenunati generiche in rapporto alle valutazioni espresse nel giudizio di merito in ragione delle modalità del fatto in assenza di giustificazioni, per l'insindacabilità in sede di legittimità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate e per la inammissibilità delle doglianze che solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2024 Il Consigliere esten