Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding evidence assessment and statutory mitigation arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant challenged the lower court's findings on the nature of the crime and the application of statutory mitigations. The court ruled that evaluating evidence and applying specific legal provisions are exclusive competencies of the appellate court, which provided adequate reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: Appeals concerning the appreciation of evidence and the application of statutory mitigations are inadmissible as they fall within the exclusive jurisdiction of the court of appeal, which must provide adequate and logical motivation for its findings.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIOLCHINI PIERGIORGIO nato a NOVARA il 02/04/1971 avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso concernendo l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Torino, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione in merito all'accertamento del reato e del dolo, non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo della detenzione domiciliare senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale;
Ritenuto che il motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile avendo la Corte di merito escluso l'oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto tenuto conto della distanza e della durata dell'allontanamento, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l'inammissibilità del ricorso anche con riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche che sono state in realtà già applicate sia pure in rapporto di equivalenza con la recidiva; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna .4 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2024 Il