Italian Supreme Court dismisses appeal arguing that challenging evidence re-evaluation is inadmissible in cassation proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Gjoka Romario inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Romario contested the lower court's declaration of responsibility for an offense under Article 385 of the Penal Code, arguing the reasoning was incorrect. The court rejected this claim because challenging the re-evaluation of evidence is not permitted in cassation proceedings, as the appellate court's logical analysis of the evidence was sufficient.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: The appeal is inadmissible when it challenges the re-evaluation of evidence, as cassation courts cannot substitute their own assessment for the appellate court's reasoned evaluation of the facts.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: G.I0KA ROMARIO nato il 13/08/1996 avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; R.G. 11537-2024 RIC. GJOKA ROMARIO OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché strumentale all'alternativa rivalutazione delle fonti di prova che il provvedimento impugnato ha sviluppato con argomentazioni connotate da lineare e coerente logicità sulla base dell'esauriente disamina dei dati probatori (si vadano pagg. 2 e 3 della sentenza della Corte d'Appello di Torino).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/0