Cassation court dismisses appeal for failure to suspend detention as generic and inadmissible under Italian law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Dario Kadrimi inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged a lower court decision regarding the non-suspension of his detention under Article 385 of the Penal Code, arguing a violation of Article 53 of Law 689/1981. The court rejected this claim as generic and unsupported by evidence, noting the appellant's repeated failure to comply with regulations precludes any finding of compliance with home detention rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 53 L. 689/1981: An appeal challenging the non-suspension of detention for failure to comply with home detention regulations is inadmissible if it is generic and lacks factual basis, as the appellant's repeated non-compliance demonstrates an inability to respect the regime.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KADRIMI DARIO nato a BRA il 11/08/2002 avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; R.G. 11531-2024 RIC. KADRIMI DARIO OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sulla mancata sospensione della pena detentiva ai sensi dell'art. 53 e ss. L.689/81 con la detenzione domiciliare, non è consentito in sede di legittimità ed è generico oltre che manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità incentrata sulla reiterata inottemperanza alla prescrizione da parte del ricorrente che non consente di ritenere che l'imputato sia incline a rispettare quelle connesse a regime di detenzione domiciliare o semilibertà (si veda pag. 2 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/