Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29507/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as lower court provided adequate reasoning on facts and rejected genericity arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29507/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the Court of Appeal of Turin had sufficiently motivated its findings regarding the crime of resistance. The appellant argued for leniency based on the minor nature of the act and omitted statutory mitigating circumstances, but the court rejected these claims as too generic. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.; The appeal is inadmissible if the lower court's reasoning is adequate and logical, and if the appellant's arguments regarding minor facts or omitted mitigating circumstances lack specificity and cannot be independently re-evaluated.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal genericity of arguments adequate motivation crime of resistance procedural costs statutory mitigation Court of Cassation rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 131-bis c.p.
Ritenuto che i motivi in tema tenuità di tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
art. 131-bis c.p
Ritenuto che i motivi in tema tenuità di tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
art. 616 c.p
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORTAS GIUSEPPE (CUI 00S6UE8) nato a TORINO il 01/04/1967 avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Torino ha fornito adeguata motivazione in relazione all'accertamento del reato di resistenza, avendo evidenziato una serie di elementi di fatto che sorreggono in modo non illogico tale lettura con ampia e diffusa disamina, con riguardo anche alla irrilevanza delle ragioni per le quali l'imputato ha opposto resistenza;

Ritenuto che i motivi in tema tenuità di tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e di omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione sono inammissibili per genericità, avendo la Corte escluso l'oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto in ragione della gravità delle condotte aggressive, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2024 Il Cons. ;e re es