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Ordinanza — n. 29506/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on substituted penalties due to inadequate recidivism prognosis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29506/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for the application of substituted criminal penalties, but the court found the lower court's negative assessment of the defendant's personality and recidivism risk sufficiently motivated. Consequently, the court rejected the claim as unfounded and imposed financial sanctions on the losing party.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; The appeal regarding the non-application of substituted penalties is inadmissible when the lower court's negative assessment of the defendant's personality and recidivism risk is adequately motivated and not manifestly unfounded.

Parole chiave

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substituted penalties recidivism prognosis inadmissible appeal criminal procedure procedural costs personality assessment Cassazione ordinanza recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOPEZ SAUCEDA JORGE ALBERTO nato il 16/06/1999 avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo dedotto in tema di mancata applicazione delle pene sostitutive è manifestamente infondato essendo stato adeguatamente motivato il giudizio negativo espresso sulla personalità dell'imputato e sulla inadeguatezza delle stesse in ragione della prognosi sul pericolo di recidiva; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2024 Il Consi e