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Ordinanza — n. 29505/2024 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal as groundless, upholding conviction for escape without necessity justification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29505/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a defense of necessity regarding his escape, but the appellate court found no factual basis for this justification. Consequently, the court rejected the appeal as manifestly unfounded and upheld the original conviction.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the ground of necessity is manifestly unfounded due to the absence of factual prerequisites for the mitigating circumstance.

Parole chiave

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escape from custody state of necessity inadmissible appeal manifestly unfounded criminal conviction elusione fiscale evasione all'obbligo di contribuzione aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
11439/24 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata.
art. 385 cod. pen
11439/24 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RANNO SEBASTIANO nato a SIRACUSA il 09/03/1987 avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; R.G.N. 11439/24 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata. Considerato, invero, che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla insussistenza della causa di giustificazione dello stato di necessità per la irrilevanza delle ragioni che hanno determinato l'evasione in assenza dei presupposti di fatto della invocata scriminante (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2024 Il C re es