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Ordinanza — n. 29502/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for genericity and lack of effective comparison with first-instance court's factual findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29502/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and fines. The appellant argued against the lower court's findings on personal facilitation and sentencing circumstances, but the court found these arguments too generic and lacking specific factual detail. Consequently, the court ruled that the appeal failed to effectively compare its claims with the detailed reasoning of the first-instance judge.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 384 c.p.; Art. 385 c.p.: Appeals must avoid generic complaints and must provide an effective comparison with the first-instance court's factual findings and reasoning.

Parole chiave

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generic appeal grounds lack of effective comparison personal facilitation sentencing circumstances inadmissible appeal procedural costs inscindability of facts aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
260608); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Art. 384 c.p.
Art. 385 c.p.
art. 384 c.p
art. 616 c.p
260608); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIACCIA VINCENZO nato a TARANTO il 10/12/1982 avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i primi due motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti in merito all'accertamento delle condotte di favoreggiamento personale, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Lecce, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato tanto sulla idoneità della condotta ad ostacolare le ricerche del fuggito, quanto sull'assenza di elementi concreti a supporto dell'invocata causa di non punibilità prevista dall'art. 384 c.p. (vedi p.4); ritenuto che anche il terzo motivo in merito alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito (riportate a pag. 4 della sentenza), sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); ritenuto che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 12 luglio 20