Ordinanza — n. 29501/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLI JACOPO nato a RIMINI il 11/08/1999 avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; R.G. 11331-2024 OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena non è consentito in sede di legittimità ed è generico oltre che manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità incentrata sui precedenti penali documentati dal certificato penale in atto e sulla valutazione personale del ricorrente che non consentono di ritenere la sua futura astensione da condotte recidivanti (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto che la richiesta dì rinvio per adesione all'astensione collettiva dalle udienze per i giorni 10,11 e 12 luglio non può esser accolta, trattandosi di procedimento camerale senza contradditorio orale, in cui anche il termine per il deposito di eventuali memorie difensive è già decorso alle date predette (Sez. 5, n. 26764 del 20/04/2023, Rv. 284786); ritenuto che la memoria difensiva del medesimo difensore, rivolta a contestare l'inammissibilità del ricorso, non fa che reiterare le medesime censure connotate dai medesimi profili di genericità e conseguente inammissibilità;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 29501/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 11331-2024 OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena non è consentito in sede di legittimità ed è generico oltre che manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità incentrata sui precedenti penali documentati dal certificato penale in atto e sulla valutazione personale del ricorrente che non consentono di ritenere la sua futura astensione da condotte recidivanti (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto che la richiesta dì rinvio per adesione all'astensione collettiva dalle udienze per i giorni 10,11 e 12 luglio non può esser accolta, trattandosi di procedimento camerale senza contradditorio orale, in cui anche il termine per il deposito di eventuali memorie difensive è già decorso alle date predette (Sez. 5, n. 26764 del 20/04/2023, Rv. 284786); ritenuto che la memoria difensiva del medesimo difensore, rivolta a contestare l'inammissibilità del ricorso, non fa che reiterare le medesime censure connotate dai medesimi profili di genericità e conseguente inammissibilità;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLI JACOPO nato a RIMINI il 11/08/1999 avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; R.G. 11331-2024 OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena non è consentito in sede di legittimità ed è generico oltre che manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità incentrata sui precedenti penali documentati dal certificato penale in atto e sulla valutazione personale del ricorrente che non consentono di ritenere la sua futura astensione da condotte recidivanti (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto che la richiesta dì rinvio per adesione all'astensione collettiva dalle udienze per i giorni 10,11 e 12 luglio non può esser accolta, trattandosi di procedimento camerale senza contradditorio orale, in cui anche il termine per il deposito di eventuali memorie difensive è già decorso alle date predette (Sez. 5, n. 26764 del 20/04/2023, Rv. 284786); ritenuto che la memoria difensiva del medesimo difensore, rivolta a contestare l'inammissibilità del ricorso, non fa che reiterare le medesime censure connotate dai medesimi profili di genericità e conseguente inammissibilità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso