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Ordinanza — n. 29491/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for passive resistance due to unfounded arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29491/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against a conviction for passive resistance under Article 337 of the Penal Code, but the appellate court had already logically excluded this defense based on the threatening nature of the statements and the appellant's open challenge to the agents. The court upheld this reasoning, finding the appellant's arguments manifestly unfounded and thus rejecting the procedural remedy.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible when the grounds raised are manifestly unfounded, as the lower court's reasoning logically excludes the alleged defense based on the specific conduct and threatening content of the statements.

Parole chiave

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passive resistance criminal appeal inadmissible appeal manifestly unfounded Article 337 Penal Code court costs Cassa delle ammende minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
11006/24 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto censure manifestamente infondate.
Art. 360 c.p.p.
art. 337 cod. pen
11006/24 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAGLIATI FEDERICO nato a TORINO il 29/08/1975 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; R.G.N. 11006/24 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto censure manifestamente infondate. Considerato, invero, che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla responsabilità penale per il reato contestato dando conto di avere escluso che il fatto potesse inquadrarsi in una ipotesi di mera resistenza passiva considerato il contenuto minaccioso delle frasi e la loro idoneità intimidatoria in ragione del contegno assunto di aperta sfida verso gli agenti (cfr. pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2024 Il Consi re estensore Il rSi