Ordinanza — n. 29490/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VACCALUZZO FABIO nato a CATANIA il 14/11/1990 avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; R.G.N. 10974/24 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata. Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal primo giudice ed, in modo particolare, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sulla base dei precedenti penali e delle modalità del fatto (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 29490/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 10974/24 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata. Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal primo giudice ed, in modo particolare, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sulla base dei precedenti penali e delle modalità del fatto (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VACCALUZZO FABIO nato a CATANIA il 14/11/1990 avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; R.G.N. 10974/24 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata. Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal primo giudice ed, in modo particolare, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sulla base dei precedenti penali e delle modalità del fatto (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2024 Il Consigliere este