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Ordinanza — n. 29480/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29480/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29480/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UCHOA RAMON nato a SALVADOR( BRASILE) il 18/08/1985 avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; R.G.N. 10622/24 UCHOA OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferenti alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen., sono inammissibili in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e, comunque, manifestamente infondati;

Regesto Legislator

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art. 341-bis cod. pen; Ordinanza — n. 29480/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che anche in relazione al secondo motivo, con cui si censura l'insussistenza del requisito della presenza di più persone, i giudici di merito hanno correttamente ritenuto integrato tale elemento costitutivo, dal momento che, alla luce delle risultanze probatorie, le frasi venivano pronunciate dal ricorrente alla presenza di altri due soggetti (cfr. sentenza di primo grado, pag. 2, e sentenza d'appello, pag. 5); Ritenuto che il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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perseguimento penale per diffamazione diffamazione atto che arreca pregiudizio dichiarazioni inverosimili valutazione della credibilità ingiuria

Disposizioni normative citate

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art. 341-bis cod. pen
10622/24 UCHOA OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferenti alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 341-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UCHOA RAMON nato a SALVADOR( BRASILE) il 18/08/1985 avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; R.G.N. 10622/24 UCHOA OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferenti alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen., sono inammissibili in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e, comunque, manifestamente infondati;

Considerato, invero, che, quanto al primo motivo, con cui si censura l'utilizzo da parte del giudice di primo grado dei termini "decoro" e "rispetto" quali elementi costitutivi del reato ascritto al ricorrente, la Corte d'appello ha congruamente rilevato come detti termini siano stati utilizzati quali sinonimi di "onore" e "prestigio" richiesti dalla norma, essendo comunque stato accertato già dalla sentenza di primo grado come le frasi del ricorrente fossero idonee ad offendere l'onorabilità e la reputazione dei pubblici ufficiali (cfr. sentenza di primo grado, pag. 3);

Ritenuto che anche in relazione al secondo motivo, con cui si censura l'insussistenza del requisito della presenza di più persone, i giudici di merito hanno correttamente ritenuto integrato tale elemento costitutivo, dal momento che, alla luce delle risultanze probatorie, le frasi venivano pronunciate dal ricorrente alla presenza di altri due soggetti (cfr. sentenza di primo grado, pag. 2, e sentenza d'appello, pag. 5); Ritenuto che il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis il 12/07/2024. Il P te Er prile D E POSITATA C.ANCTIL FRIAIL CANCELME