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Ordinanza — n. 29476/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic denial due to inconsistent lack of good conduct record.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29476/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the applicant failed to demonstrate good conduct despite prior convictions. The territorial court correctly noted the defendant was burdened by two previous fraud-related sentences and omitted social security payments, with no positive elements to consider. Consequently, the cassation court upheld the denial of the generic denial request and ordered the applicant to bear procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 10 d.lgs. n. 74/2000: An appeal for the denial of generic probation is inadmissible when the applicant lacks a clean record, as evidenced by prior convictions for fraud and tax evasion, and no positive factors are present to justify a change in status.

Parole chiave

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denial of generic probation good conduct record prior fraud convictions omitted social security payments inadmissible appeal procedural costs Cassation review soppressione di documenti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SICLARI AURELIO nato a ANOIA il 01/02/1945 avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; Rilevato che Aurelio Siclari è stato condannato alle pene di legge per la violazione in concorso dell'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000; Rilevato che il ricorrente presenta un unico motivo di censura per diniego delle generiche; Ritenuto che il motivo sia del tutto inconsistente: la Corte territoriale ha ben spiegato che l'imputato non era incensurato ma gravato, al di là di numerosissimi precedenti per reati depenalizzati, da due condanne per insolvenza fraudolenta e da omesso versamento delle ritenute previdenziali e che, per giunta, non vi erano elementi positivi da valutare favorevolmente;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 giugno 2024 Il Consigliere