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Ordinanza — n. 29468/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29468/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29468/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPOZZI FRANCESCO nato a BARI il 02/01/1985 avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; Rilevato che Francesco Capozzi è stato condannato alle pene di legge per il reato dell'art. 6, comma 6, legge n. 401 del 1989, perché non si era presentato a ottemperare all'obbligo di firma in tre occasioni, 15 gennaio, 23 gennaio e 30 gennaio 2016; Rilevato che con un unico motivo di ricorso l'imputato eccepisce la violazione di legge perché il daspo non era stato convalidato nelle 48 ore per cui doveva ritenersi nullo l'ordine del Questore e inesistente il reato;

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29468/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che tale motivo è assolutamente inconsistente perché non risulta che l'imputato abbia impugnato tempestivamente il provvedimento di daspo allorché gli era stato notificato, come diffusamente spiegato nella sentenza impugnata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

Parole chiave

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difetto di sottoscrizione inosservanza del termine produzione tardiva di documenti ritardo ingiustificato vizio di procedura procedimento in contumacia

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPOZZI FRANCESCO nato a BARI il 02/01/1985 avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; Rilevato che Francesco Capozzi è stato condannato alle pene di legge per il reato dell'art. 6, comma 6, legge n. 401 del 1989, perché non si era presentato a ottemperare all'obbligo di firma in tre occasioni, 15 gennaio, 23 gennaio e 30 gennaio 2016; Rilevato che con un unico motivo di ricorso l'imputato eccepisce la violazione di legge perché il daspo non era stato convalidato nelle 48 ore per cui doveva ritenersi nullo l'ordine del Questore e inesistente il reato;

Rilevato che tale motivo è assolutamente inconsistente perché non risulta che l'imputato abbia impugnato tempestivamente il provvedimento di daspo allorché gli era stato notificato, come diffusamente spiegato nella sentenza impugnata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente