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Ordinanza — n. 29467/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29467/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29467/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIANO GIOVANNI nato a GIOIA DEL COLLE il 12/02/1975 avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; Rilevato che Giovanni Siano è stato condannato alle pene di legge per la violazione dell'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000 (dichiarati prescritti gli altri reati dalla Corte di appello); Rilevato che il ricorrente ha articolato sei motivi di ricorso per cassazione: con il primo ha chiesto la nullità della sentenza perché la motivazione non era completa né corretta, con il secondo ha eccepito la violazione di legge e il vizio di motivazione perché la Corte territoriale aveva aderito acriticamente alla sentenza del Tribunale di Noia, con il terzo, quarto e quinto ha contestato l'accertamento di responsabilità basato solo sulle verifiche della Guardia di finanza, con il sesto ha lamentato il diniego delle generiche;

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29467/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

Parole chiave

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irregolarità finanziarie indagine su reati finanziari allegazioni fattuali non credibili inchiesta per falsità atti sanzioni pecuniarie amministrazione infedele

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIANO GIOVANNI nato a GIOIA DEL COLLE il 12/02/1975 avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; Rilevato che Giovanni Siano è stato condannato alle pene di legge per la violazione dell'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000 (dichiarati prescritti gli altri reati dalla Corte di appello); Rilevato che il ricorrente ha articolato sei motivi di ricorso per cassazione: con il primo ha chiesto la nullità della sentenza perché la motivazione non era completa né corretta, con il secondo ha eccepito la violazione di legge e il vizio di motivazione perché la Corte territoriale aveva aderito acriticamente alla sentenza del Tribunale di Noia, con il terzo, quarto e quinto ha contestato l'accertamento di responsabilità basato solo sulle verifiche della Guardia di finanza, con il sesto ha lamentato il diniego delle generiche;

Rilevato che le censure sono inconsistenti: per l'accertamento di responsabilità la Corte territoriale ha richiamato l'accertamento della Guardia di finanza e ha evidenziato che i dati rielaborati erano degli indizi ai sensi dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e come tali legittimamente utilizzabili per giungere alla prova del fatto, anche in considerazione del fatto che la difesa non aveva allegato alcun atto concreto suscettibile di mettere in discussione l'elenco degli indizi valorizzato dal Tribunale; per il diniego delle generiche vi è adeguata motivazione in considerazione delle circostanze di fatto consistenti in plurime violazioni finanziarie emergenti in un complesso sistema coinvolgenti molteplici aziende nonché della personalità dell'imputato che aveva chiamato in correità varie persone a loro insaputa, tra cui Giuseppina Ianuale, già assolta in primo grado perché il fatto non costituisce reato;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presi