Cassation court dismisses appeal on prescription and motivation grounds regarding football match ban violation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the statute of limitations had expired and dismissing the criticism regarding the assessment of liability. The appellant argued for a suspension of the penalty period, but the court found no such suspension applied to the 288 days in question. Furthermore, the court ruled that the lower court's detailed reasoning on the distinction between mere presence and actual participation in the match was legally sound and sufficient.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 160 c.p.; The appeal is inadmissible if the statute of limitations has not expired and the lower court's reasoning on liability is legally adequate and sufficient.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALVITTI LUCA nato a CASTEL DI SANGRO il 14/05/1973 avverso la sentenza del 27/12/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; Rilevato che Luca Calvitti è stato condannato alle pene di legge per violazione dell'art. 6 legge n. 401 del 1989; Rilevato che l'imputato con il primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge perché non era stata dichiarata la prescrizione e con il secondo motivo di ricorso denuncia il vizio di motivazione in merito all'accertamento di responsabilità;
Rilevato, quanto alla prescrizione, che l'imputato non ha calcolato la sospensione per giorni 288 complessivi, per cui al 27 dicembre 2023, data della sentenza di appello, nessuna prescrizione si era maturata; Ritenuto, quanto all'accertamento di responsabilità, che il motivo sia riproduttivo di una censura già vagliata e disattesa con adeguata motivazione giuridica dalla Corte territoriale che, nel descrivere in dettaglio il meccanismo di funzionamento della regola n. 3 del Regolamento del giuoco del calcio recepito dalla FIGC, ha ribadito la rilevanza della distinta di gara rispetto al rapporto di gara e cioè la rilevanza del dato della partecipazione come presenza, in violazione del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le competizioni sportive, e non come gioco effettivo;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presiden