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Ordinanza — n. 29455/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29455/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29455/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDO FRANCESCO nato a PALERMO il 22/10/1949 avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; Rilevato che Francesco Lombardo è stato condannato alle pene di legge per la violazione dell'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000; Rilevato che l'imputato ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo per violazione di legge e vizio di motivazione, ritenendo che il fatto dovesse essere qualificato ai sensi dell'art. 9, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997 e sanzionato solo amministrativamente;

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29455/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che la censura sia fattuale e proponga una ricostruzione alternativa inammissibile nel grado di legittimità: i Giudici di merito hanno invece accertato, proprio sulla base delle dichiarazioni del ricorrente, che le scritture erano state istituite e non consegnate e che le fatture esistevano perché erano state rinvenute in copia presso i clienti, ma non erano state mai consegnate dall'imputato agli operanti; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

Parole chiave

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omissione della contabilità credito lombard documenti mancanti falsità in documenti di servizio soppressione di documenti consegna di documenti

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDO FRANCESCO nato a PALERMO il 22/10/1949 avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; Rilevato che Francesco Lombardo è stato condannato alle pene di legge per la violazione dell'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000; Rilevato che l'imputato ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo per violazione di legge e vizio di motivazione, ritenendo che il fatto dovesse essere qualificato ai sensi dell'art. 9, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997 e sanzionato solo amministrativamente;

Ritenuto che la censura sia fattuale e proponga una ricostruzione alternativa inammissibile nel grado di legittimità: i Giudici di merito hanno invece accertato, proprio sulla base delle dichiarazioni del ricorrente, che le scritture erano state istituite e non consegnate e che le fatture esistevano perché erano state rinvenute in copia presso i clienti, ma non erano state mai consegnate dall'imputato agli operanti; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente