Ordinanza — n. 29454/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorso proposto da: ADILETTA NADIA nato a SARNO il 05/12/1985 avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; Rilevato che Nadia Adiletta è stata condannata alle pene di legge per la violazione dell'art. 73, comma 1, e 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che l'imputata ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo per motivazione apparente; Ritenuto che la censura sia del tutto inconsistente perché la Corte di appello di Napoli ha deciso sull'annullamento con rinvio pronunciato dalla Corte di cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno, limitatamente alla pena, per la quale avrebbe dovuto tener conto della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29454/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che la sentenza impugnata ha conseguentemente ridotto la pena complessivamente irrogata, tenuto conto della nuova cornice sanzionatoria, e rilevato che l'imputata non l'ha specificamente contestata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorso proposto da: ADILETTA NADIA nato a SARNO il 05/12/1985 avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; Rilevato che Nadia Adiletta è stata condannata alle pene di legge per la violazione dell'art. 73, comma 1, e 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che l'imputata ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo per motivazione apparente; Ritenuto che la censura sia del tutto inconsistente perché la Corte di appello di Napoli ha deciso sull'annullamento con rinvio pronunciato dalla Corte di cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno, limitatamente alla pena, per la quale avrebbe dovuto tener conto della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019;
Rilevato che la sentenza impugnata ha conseguentemente ridotto la pena complessivamente irrogata, tenuto conto della nuova cornice sanzionatoria, e rilevato che l'imputata non l'ha specificamente contestata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente