Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29453/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility; court rejected indigence claim citing criminal habit severity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29453/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the appellant's claim that the lower court erred in denying generic legal aid. Although the appellant was admitted to state-funded representation, the appellate court ruled that the denial of generic aid was based on the gravity of his criminal conduct and specific prior record, not a lack of financial need. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 133 c.p.p.: The court may deny generic legal aid based on the gravity of the offense and criminal history, even when the defendant's indigence is formally acknowledged, as the decision rests on the severity of the conduct rather than financial status.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic legal aid denial criminal habit severity indigence formal admission cassation inadmissibility procedural costs award stato di bisogno indegnità del diritto d'asilo caso di rigore economico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 133 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTULLI ALESIO nato a AVERSA il 20/09/1982 avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; Rilevato che Alesio Santulli è stato condannato alle pene di legge per il reato dell'art. 296 d.P.R. n. 43 del 1973; Rilevato che l'imputato ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo per vizio di motivazione in merito al diniego delle generiche, ribadendo la sua indigenza, già accertata in sede di ammissione al patrocinio a carico dell'Erario;

Ritenuto che la censura - secondo cui la Corte territoriale avrebbe erroneamente desunto l'assenza dello stato d'indigenza dal diniego, laddove vi era stata l'ammissione, al patrocinio a carico dell'Erario, non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, ove il rigetto delle generiche risiede piuttosto nella gravità della condotta e nei precedenti specifici, indicativi di un'abitualità criminosa; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 giugno 2024 Il Consigliere