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Ordinanza — n. 29452/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding omitted acquittal due to significant quantity of counterfeit goods.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29452/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the lower court's failure to acquit was not a procedural error. The appellant argued the court ignored the limited value of seized items, but the court found the quantity of 383 items constituted a 'notable' amount justifying conviction. Consequently, the appeal was rejected because the offense's nature prioritized consumer protection and industrial interests over the merchandise's monetary value.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The appeal based on omitted acquittal is inadmissible when the court correctly assessed the quantity of goods as notable, establishing that the protection of industry and consumers outweighs the limited monetary value of the contraband.

Parole chiave

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omitted acquittal counterfeit goods notable quantity consumer protection inadmissible appeal industrial interests procedural costs azione di rivendicazione del marchio

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Rilevato che l'imputata ha presentato un unico motivo di ricorso per cassazione, lamentando il vizio di motivazione per omesso proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 517 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
Rilevato che l'imputata ha presentato un unico motivo di ricorso per cassazione, lamentando il vizio di motivazione per omesso proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPEZZUOLI ROBERTA nato a SAN GIMIGNANO il 01/03/1965 avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; Rilevato che Roberta Capezzuoli è stata condannata alle pene di legge per il reato dell'art. 517 cod. pen., per aver detenuto per la vendita, messo in commercio o comunque in circolazione gadget vari, meglio descritti nel capo d'imputazione (magliette, grembiuli etc.), con marchi contraffatti in danno del Consorzio del Chianti Classico;

Rilevato che l'imputata ha presentato un unico motivo di ricorso per cassazione, lamentando il vizio di motivazione per omesso proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., in quanto la Corte territoriale aveva considerato tutta la merce sequestrata dimenticando che in primo grado era stata condannata solo per le magliette e i grembiuli e, inoltre, aveva contraddittoriamente evidenziato il valore limitato della merce; Ritenuto che la censura sia inconsistente perché il fatto è stato giudicato non di lieve tenuità: le magliette erano in numero di 34 e i grembiuli in numero di 349, per cui, anche a non considerare gli accendini, in numero di 42, e gli altri gadget, non quantificati, non illogicamente la Corte territoriale ha ritenuto che si trattasse di una quantità "notevole" di merce (sic in sentenza) e comunque rilevante ai fini del rigetto della causa di proscioglimento;

Ritenuto che per la natura del reato ascritto - vendita di prodotti industriali con segni mendaci - la possibilità di raggiungere un alto numero di consumatori è dato di maggiore pregnanza rispetto al valore venale della merce immessa sul mercato perché sono tutelate l'industria e il commercio, dal duplice punto di vista degli interessi economici del titolare del marchio e del diritto del consumatore a non essere ingannato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presi