Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29449/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29449/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29449/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIFTARA3 FLAMUR nato il 08/07/1969 avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; \,\ v Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Trieste ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Gip del Tribunale di Trieste nei confronti di Miftaraj Flamur in relazione al reato di cui all'art. 12, comma 3, lett b) e d), comma 3 bis e comma 3 ter lett. b), d.Lgs 286 del 1998; Rilevato che il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle aggravanti di cui all comma 3, lettera d) e 3 ter, lettera b) dell'art. 12 D.Lgs 286/1998;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29449/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto i criteri di giudizio applicati sono corretti e le censure sono pertanto manifestamente infondate e comunque tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
immigrazione clandestina favoreggiamento frode alla legge sugli stranieri complicità aiuto all'evasione di detenuti truffa all'assistenza sociale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIFTARA3 FLAMUR nato il 08/07/1969 avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; \,\ v Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Trieste ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Gip del Tribunale di Trieste nei confronti di Miftaraj Flamur in relazione al reato di cui all'art. 12, comma 3, lett b) e d), comma 3 bis e comma 3 ter lett. b), d.Lgs 286 del 1998; Rilevato che il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle aggravanti di cui all comma 3, lettera d) e 3 ter, lettera b) dell'art. 12 D.Lgs 286/1998;

Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il giudice di merito, con motivazione che si salda e integra sul punto con quella di primo grado, ha dato adeguato e coerente conto della sussistenza di entrambe le aggravanti e ciò facendo coerente riferimento alle dichiarazioni rese dai due clandestini che hanno raccontato della presenza di almeno un altro soggetto oltre ai due imputati e delle circostanze relative alla richiesta del pagamento di una somma di denaro per il trasporto, circostanza questa peraltro pure confermata dalle modalità della condotta, considerato l'utilizzo di una vettura noleggiata;

Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto i criteri di giudizio applicati sono corretti e le censure sono pertanto manifestamente infondate e comunque tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende