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Ordinanza — n. 29448/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29448/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29448/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINO LUIGI nato a SAN SEVERO il 17/02/1971 avverso la sentenza del 04/03/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FOGGIAtcraío avviso alle parti;." udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata Tribunale di Foggia ha applicato ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. a Marino Luigi la pena di mesi dieci di reclusione ed euro 1.200,00 dallo stesso richiesta in relazione ai reati di cui all'art. 23, comma 3, L. 110/1975; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge con riferimento all'art. 34 cod. proc. pen.;

Regesto Legislator

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art. 34 cod. proc. pen, art. 448 cod. proc. pen, art. 444 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 29448/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti; Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi importazione illegale di stupefacenti eccezione di illegalità uscita illegale dal paese recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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art. 34 cod. proc. pen
110/1975; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge con riferimento all'art. 34 cod. proc. pen.;
art. 448 cod. proc. pen
Rilevato che le doglianze non sono previste quali motivi di ricorso in quanto il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 c.p
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINO LUIGI nato a SAN SEVERO il 17/02/1971 avverso la sentenza del 04/03/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FOGGIAtcraío avviso alle parti;." udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata Tribunale di Foggia ha applicato ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. a Marino Luigi la pena di mesi dieci di reclusione ed euro 1.200,00 dallo stesso richiesta in relazione ai reati di cui all'art. 23, comma 3, L. 110/1975; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge con riferimento all'art. 34 cod. proc. pen.;

Rilevato che le doglianze non sono previste quali motivi di ricorso in quanto il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen. prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. sia ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a." all'espressione della volontà dell'imputato"; b. "al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza"; c. "all'erronea qualificazione giuridica del fatto"; d. "all'illegalità della pena o della misura di sicurezza" irrogata; Rilevato in ogni caso che «l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 34 cod. proc. pen. non è deducibile come motivo di nullità della decisione in sede di gravame, ma può costituire motivo di ricusazione del giudice, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 35216 del 19/04/2018, Illiano, Rv. 273852 - 01);

Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti; Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de