Ordinanza — n. 29446/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FATTY SIDI nato il 02/09/1996 avverso l'ordinanza del 15/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udi ta la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da Fatty Sidi avverso l'ordinanza con la quale il magistrato di sorveglianza di Avellino aveva respinto la richiesta di liberazione anticipata; Rilevato che il ricorso è stato proposto personalmente dal detenuto;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29446/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FATTY SIDI nato il 02/09/1996 avverso l'ordinanza del 15/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udi ta la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da Fatty Sidi avverso l'ordinanza con la quale il magistrato di sorveglianza di Avellino aveva respinto la richiesta di liberazione anticipata; Rilevato che il ricorso è stato proposto personalmente dal detenuto;
Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso