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Ordinanza — n. 29444/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against seizure order due to manifestly unfounded claims regarding profit attribution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29444/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the grievances were manifestly unfounded and sought an alternative legal reading not permitted at this stage. The lower court had properly identified the seized cash and luxury watches as profit from the husband's crimes of counterfeiting and money laundering, noting their location in the marital bedroom. The appellant failed to prove ownership of the items or demonstrate that the husband was not the actual beneficiary of the illicit gains.

Regesto Legislator

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Art. 474 bis cod. pen.; Art. 360 c.p.p.: The court must reject appeals where grievances are manifestly unfounded or seek alternative interpretations of the law not permitted in this instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
confiscation of illicit gains seizure of assets marital property attribution manifestly unfounded appeal inadmissibility of recourse profit from crime burden of proof ownership confisca di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 474 bis cod. pen.
Art. 360 c.p.p.
art. 474 bis cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 50304 del 10/11/2023, Guidi
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASERTA MARIACIRA nato a NAPOLI il 31/01/1965 avverso l'ordinanza del 18/03/2024 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che il Gip del Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione proposta da Caserta Niaria Cira, terza interessata, avverso il provvedimento con il quale lo stesso Giudice per le indagini preliminari il 1/2/2023 ha respinto l'istanza di dissequestro dei beni (una somma in contanti di 15.100,00 euro e due orologi) di cui al sequestro disposto nel corso del processo celebrato a carico di Festa Antonio (marito dell'istante) e ha disposto la conseguente confisca dei medesimi beni ai sensi dell'art. 474 bis cod. pen.;

Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'esatta individuazione del concetto di "profitto del reato" quanto ai beni oggetto del sequestro e ora della confisca; Rilevato che nel secondo motivo si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al tema della riferibilità o meno di detti beni all'interessata non avendo il giudice dell'esecuzione considerato i redditi dichiarati e percepiti dalla terza interessata nel corso degli anni; Rilevato che le doglianze oggetto del primo motivo sono manifestamente infondate in quanto il giudice dell'esecuzione, facendo riferimento alle modalità di commissione dei reati oggetto della condanna di Antonio Festa -associazione a delinquere, importazione di beni contraffatti e ricettazione, relativi a orologi di lusso- ha adeguatamente motivato circa l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 474 bis cod. pen. per cui la confisca è obbligatoria, ciò sul punto evidenziando la riferibilità dei beni in sequestro (una somma in contanti, un orologio Panerai e uno Hublot) agli stessi e come questi costituissero il profitto di tali reati, ciò peraltro anche tenuto conto del luogo ove questi erano stati rinvenuti (la comune camera da letto e quindi direttamente riferibili anche all'imputato), e questo anche senza considerare i dubbi espressi circa l'effettiva esistenza e consistenza dei redditi dichiarati nel corso degli anni dalla ricorrente, per lo più riconducibili alla stessa società coinvolta nella commissione dei reati;

Rilevato che il secondo motivo è manifestamente infondata in quanto, al di là della consistenza effettiva dei redditi riferibili alla ricorrente, che pure il giudice ha considerato, la difesa non ha ottemperato all'onere di dimostrare che la stessa ricorrente sia l'effettiva proprietaria dei beni stessi, non essendo di contro sufficiente escludere la riferibilità all'imputato (Sez. 3, n. 50304 del 10/11/2023, Guidi, Rv. 285695 - 02), ciò anche considerato che il fatto che i modelli degli orologi fossero da donna non dimostra che questi fossero di proprietà della ricorrente piuttosto che del marito;

Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cas