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Ordinanza — n. 29443/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29443/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29443/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANGELO FRANCESCO nato a PALERMO il 05/07/2000 avverso l'ordinanza del 28/02/2024 del GIP TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che il Gip del Tribunale di Palermo, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di D'Angelo Francesco di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra i reati indicati nell'istanza con i numeri 1), 2), 3), 4), 6), 7) e 8), per i quali ha rideterminato la pena in anni quattro di reclusione ed euro 1.300,00 di multa e ha rigettato la medesima per il reato di evasione di cui al n. 5), commesso 1'11/2/2020, oggetto della sentenza emessa dal Tribunale di Palermo il 23/6/2020, irrevocabile il 16/10/2020, e quello di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990 di cui al n. 10), commesso il 27/8/2021, oggetto della sentenza emessa dal Gip del Tribunale di Palermo 1'11/5/2022, irrevocabile il 10/3/2023;

Regesto Legislator

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art. 81 cod. pen, art. 73 D.P.R. 309/1990; Ordinanza — n. 29443/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che le doglianze oggetto del primo motivo sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato 'e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali emerge che i due reati per cui il vincolo è stato escluso, distanti nel tempo, si riferiscono a determinazioni di diversa natura, essendo, ad esempio l'evasione il frutto di una scelta estemporanea, e come tale elementi impongano di escludere che gli stessi siano il frutto di un'ideazione originaria unitaria (cfr.

Parole chiave

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differimento dell'esecuzione della pena criminalità persistente recidiva nell'infrazione continuazione dell'esecuzione esenzione dalla pena dipendenza da sostanze

Disposizioni normative citate

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art. 81 cod. pen
Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen.
art. 73 D.P.R. 309/1990
5), commesso 1'11/2/2020, oggetto della sentenza emessa dal Tribunale di Palermo il 23/6/2020, irrevocabile il 16/10/2020, e quello di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990 di cui al n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANGELO FRANCESCO nato a PALERMO il 05/07/2000 avverso l'ordinanza del 28/02/2024 del GIP TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che il Gip del Tribunale di Palermo, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di D'Angelo Francesco di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra i reati indicati nell'istanza con i numeri 1), 2), 3), 4), 6), 7) e 8), per i quali ha rideterminato la pena in anni quattro di reclusione ed euro 1.300,00 di multa e ha rigettato la medesima per il reato di evasione di cui al n. 5), commesso 1'11/2/2020, oggetto della sentenza emessa dal Tribunale di Palermo il 23/6/2020, irrevocabile il 16/10/2020, e quello di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990 di cui al n. 10), commesso il 27/8/2021, oggetto della sentenza emessa dal Gip del Tribunale di Palermo 1'11/5/2022, irrevocabile il 10/3/2023;

Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione sarebbe errata in quanto il giudice non avrebbe tenuto conto che anche i fatti oggetto delle sentenze per cui la continuazione è stata esclusa si inserirebbero nel medesimo contesto e sarebbero stati determinati da ragioni di carattere economico, cioè dalla necessità di provvedere ai bisogni del figlio; Rilevato che nel secondo motivo si deduce il vizio di motivazione con riferimento al calcolo della pena;

Rilevato che le doglianze oggetto del primo motivo sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato 'e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali emerge che i due reati per cui il vincolo è stato escluso, distanti nel tempo, si riferiscono a determinazioni di diversa natura, essendo, ad esempio l'evasione il frutto di una scelta estemporanea, e come tale elementi impongano di escludere che gli stessi siano il frutto di un'ideazione originaria unitaria (cfr.

Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01); Rilevato che il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto il giudice dell'esecuzione ha dato adeguato conto del criterio utilizzato per il quale ha proceduto a singoli aumenti di quattro mesi, ritenuti congrui in virtù della pervicacia nella risoluzione criminosa perpetuata nel tempo; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e 1 f alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr.

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cass